Si informa che nella G.U. n.212 del 12 settembre 2014 e’ stato publicato il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 art.6 “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
Il decreto introduce importanti novita’ in tema di separazione personale, di cessazione degli effeti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure (artt 6 e 12). L’art. 6 e’ entrato in vigore il giorno succesivo alla pubblicazione del decreto-legge (13 settembre 2014) mentre per l’art 12 occorrera’ ancora attendere.
La disposizione di cui all’art. 6 che , si ricorda, e’ gia’ operativo prevede per i coniugi la facolta’ di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tale previsione non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. E’ onere dell’Avvocato trasmettere entro dieci giorni copia dell’accordo, unitamente alla documentazione prevista dall’art.6 del citato decreto, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui l’atto di matrimonio fu iscritto o trascritto.